Con una nota a firma del responsabile dell’Ufficio 4 – Medicinali veterinari della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute sono state condivise con tutti gli addetti del settore alcuni chiarimenti sui “formalismi” connessi alla gestione della Ricetta Elettronica Veterinaria.
Eccoli a seguire:
Obbligo di conservazione: a far data dall’entrata in vigore della REV(16 aprile 2019), l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea (come previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del D. Lgs. 193/06) è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.
Obblighi del farmacista: con riferimento ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, il farmacista – per ogni operazione in entrata o in uscita, sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta – deve conservare la documentazione riportante “le seguenti informazioni: 1) data dell’operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantità ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica”.
In apposito registro di carico e scarico, il farmacista deve inoltre riportare “ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all’articolo 65 e ai medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall’ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita”.
“Tutte le informazioni già elencate, di cui all’articolo 71, devono essere conservate, per le forniture in entrata, tramite il sistema di tracciabilità, in quanto sono fornite dai fabbricanti, dai depositari o dai distributori all’ingrosso, con l’esclusione del lotto, che deve essere registrato a cura del farmacista al momento della dispensazione. Per quanto riguarda le movimentazioni dei medicinali in uscita, il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza conserva e permette di visualizzare le prescrizioni elettroniche, i cui dati sono integrati dall’inserimento della data di spedizione della ricetta e del numero di lotto del medicinale dispensato”.
Nella REV il Codice Fiscale del proprietario dell’animale: la nota chiarisce che “nella ricetta elettronica per animali da compagnia non è previsto l’inserimento obbligatorio dell’indirizzo del proprietario dell’animale, previsto dall’articolo 71 comma 1 lettera b, punto 5). Tale informazione, nell’ottica della semplificazione amministrativa, può essere sostituita dal codice fiscale, che, per le motivazioni che seguono, permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all’indirizzo del domicilio fiscale. Il codice fiscale, infatti, costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche”.
Validità delle ricette: la nota, nel richiamare le disposizioni generali sulla validità della ricetta, come stabilite dal D. Lgs. 193/06, ricorda che: a) “la ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77)”; b) “la ricetta ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario”. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il veterinario ha anche la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. La nota anticipa che nel sistema REV sarà presto “prevista un’apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni”; c) la validità della ricetta non ripetibile è di 30 giorni come espresso nel testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm..
“Non è previsto un numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia (articolo 76), in considerazione del numero degli animali da trattare”.
Farmacosorveglianza: le informazioni utili ai fini della tracciabilità del medicinale veterinario nel sistema distributivo e quelle sull’impiego dei medicinali nel settore veterinario, previste dalle norme vigenti sono rese disponibili attraverso procedure automatizzate, con i due sistemi integrati, la Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) ed il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza. Pertanto i movimenti di entrata ed uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche, saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza.