Con riferimento all’argomento meglio descritto in oggetto, informo che la legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111)1 ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità
naturali verificatisi sul territorio nazionale.
L’obbligo in parola riguarda le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile e si estende pertanto anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro ordinamento con l’articolo 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ne ha consentito la costituzione secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del
libro V del Codice civile.
L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15. Inoltre, il 30 gennaio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 30 gennaio n. 182 (GU n. 48 del 27 febbraio 2025) che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dal comma 105 dalla legge n. 213/2023.
Il decreto descrive puntualmente le immobilizzazioni3 che devono essere coperte dalla polizza assicurativa e specifica altresì che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo: questa indicazione assume rilievo fondamentale per l’applicazione delle franchigie e dei massimali di polizza legati al singolo sinistro.
Risultano infine particolarmente interessanti le disposizioni contenute agli articoli 6 e 7 del decreto in tema, rispettivamente, di franchigia e di massimali di indennizzo.
Al momento non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipuleranno la polizza, il mancato adempimento tuttavia sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. n.
213/2023). Pertanto, le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali potranno subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.
Al contrario, per le compagnie assicurative che rifiutassero di offrire queste polizze saranno previste sanzioni pecuniarie (art. 1, commi 106 e 107, L. n. 213/2023). Tutto ciò premesso, vi chiedo cortesemente di trasmettere questa informativa ai vostri
iscritti onde consentire a ciascuno di loro di conoscere dell’obbligo di copertura assicurativa in atti descritto e di ottemperarvi laddove si riconoscessero nei presupposti richiesti