Cari colleghi,
facendo seguito alla questione già sollevata precedentemente in merito alla obbligatorietà di nomina, da parte delle strutture veterinarie, di un consulente ADR per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada,
vi giro la nota del Presidente Penocchio, con cui vengono esplicitate le particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente ADR devono essere esentati da tale adempimento.
In merito a ciò la Federazione allega un fac-simile di comunicazione annuale all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione ha sede la struttura veterinaria, al fine di avvalersi della esenzione di cui sopra.
Si ritiene comunque di restare in attesa di ulteriori integrazioni a tale comunicazione derivanti dalla interazione instaurata dalla FNOVI con il Ministero di competenza con l’obiettivo ultimo di ottenere una interpretazione autentica e inconfutabile della “non obbligatorietà” della suddetta nomina.